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ICI - Imposta Comunale sugli Immobili
L'Imu , imposta municipale unica sugli immobili deve essere pagata dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato, dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) sugli immobili sopra elencati, dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing), dai concessionari di aree demaniali. Se l'immobile è posseduto da più proprietari o titolari di diritti reali di godimento, l'imposta deve essere ripartita in proporzione alle quote di possesso. L'art. 1 del Decreto legge 27 maggio 2008, n 93 ha disposto l'esenzione Ici prima casa.
A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'ICI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, considerando tali anche quelle alla stessa assimilate dal Comune con proprio regolamento.
Ufficio IMU
-Apertura:
- Martedì e Venerdì dalle 9.00 alle 12.00
- Giovedì dalle 16.00 alle 18.00
Telefono: 095962243
Allegati
- Imposte ICI 2011
- Imposte ICI 2010
- APPROVAZIONE VALORI VENALI DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI DELL APPLICAZIONE DELL I.C.I.
- DETERMINAZIONE VALORE PER L'ANNO 2010
- DETERMINAZIONE VALORE PER L'ANNO 2009
- DETERMINAZIONE VALORE PER L'ANNO 2008
- DETERMINAZIONE VALORE PER L'ANNO 2007
- DETERMINAZIONE VALORE PER L'ANNO 2006
- DETERMINAZIONE VALORE PER L'ANNO 2005